In data 06 Settembre 2007, tra INAIL e Rappresentanze sindacali di categoria (FIMG, SIMET, e SMI), è stato siglato l’accordo che disciplina i rapporti normativi ed economici con i medici di famiglia che redigono i certificati a favore degli assicurati INAIL.
L’INAIL ha predisposto una specifica modulistica per la certificazione che, insieme alla tempestività dell’invio configurano una forma di fattiva collaborazione per una migliore “presa in carico” dell’assicurato, consentendo all’Istituto di gestire direttamente le successive fasi dell’inabilità al lavoro.

Lo stesso accordo è stato firmato, in data 24.12.07 con le Rappresentanze sindacali dei medici ospedalieri .

I punti cardine dell’Accordo sono :
– utilizzo della modulistica predisposta dall’Istituto ( modelli 1SS per infortuni e 5SS per malattie professionali)
– Tempestività della trasmissione
– Completezza nella compilazione della certificazione
– Trasmissione on- line della certificazione
– Denuncia segnalazione ex art. 139 del T.U. ai fini dell’alimentazione del registro nazionale delle malattie causate dal lavoro o ad esse correlate
Un valore aggiunto è stato riconosciuto all’utilizzo dei mezzi informatici .

Ad oggi da nessuna categoria dei medici firmatari è stato utilizzato il mezzo informatico.
Risultano inviate DUE segnalazioni m.p. ex art. 139
La maggioranza dei medici di famiglia redigono i certificati su modulistica INAIL
I certificati redatti su modulistica FIMG sono sempre privi di notizie anamnestiche e molto spesso carenti di Esame Obiettivo e, a volte incompleti nella diagnosi.

I Pronto Soccorso degli Ospedali di Pistoia e Pescia , superati iniziali disguidi, fanno attualmente pervenire i certificati entro 3 giorni dalla loro redazione.
I certificati redatti dal curante sono prodotti dagli assistiti e spesso pervengono in ritardo e a prognosi scaduta.
Sono in corso contatti con l’Ente Ospedaliero per l’attivazione delle procedure informatiche nell’invio dei certificati.
Con la FIMMG, ad oggi , non è stato possibile un incontro.

Ai medici di base viene richiesto, in attesa della esecutività dell’accordo firmato, una maggiore collaborazione per rendere tempestivo il pervenimento dei certificati e promuovere l’invio degli assistiti agli ambulatori INAIL per l’accertamento della inabilità assoluta al lavoro allo scadere della prognosi iniziale. Un problema che si risolverebbe, attuando tale procedura, è quello relativo alle “ricadute” che possono essere accolte solo in presenza di inabilità assoluta alle mansioni e non genericamente in presenza di una sintomatologia residuale o di postumi stabilizzati. La “presa in carico” dell’infortunato da parte della struttura INAIL permette anche una pronta effettuazione di esami specialistici quali ORL, visita neurologica , visita fisiatrica , esami radiologici, alleggerendo le strutture ASL che hanno peraltro tempi di attesa spesso lunghi.
Ai colleghi che non utilizzano modulistica INAIL si richiede, gentilmente di fornire brevi notizie anamnestiche , già previste peraltro dall’Art. 53 del T,.U.

Per quanto attiene la segnalazione/denuncia delle malattie professionali ex Art. 139, si ricorda che il DL 38/00 all’art. 10 ha istituito il registro nazionale delle malattie causate dal lavoro o ad esso correlate , prevedendo l’inoltro di dette segnalazioni all’INAIL. La Commissione scientifica appositamente istituita elabora i dati per uno studio statistico-epidemiologico e al fine di implementare la tabella delle malattie tabellate.
Il decreto ministeriale del 27.04.2004 , emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha previsto un prototipo di denuncia/segnalazione conforme con le informazioni utili al registro con allegato elenco delle malattie la cui origine lavorativa è “possibile o “di elevata / limitata probabilità “ . L’elenco è stato aggiornato con Dm 14.01.2008.