Articolo estratto da TOSCANA MEDICA
Anno XI – n. 19 – 09/06/2011
Direttore Responsabile: Antonio Panti
Redattori: Giovanni Morrocchesi – Monica Marongiu
Certificati di malattia: quando vale il cartaceo
Rispondendo ad un quesito formulato dall’Ordine dei Medici di Firenze, l’Assessore per il Diritto alla Salute della Regione Toscana ha recentemente fornito un importante chiarimento riguardo ai certificati di malattia telematici e alla validità, in questa fase, dei certificati cartacei. In particolare l’Assessore ricorda che allo stato attuale della normativa, i certificati di malattia cartacei sono tuttora pienamente validi se rilasciati: 1) dai medici liberi professionisti, compresi i sostituti dei medici di medicina generale, ancora non in possesso delle credenziali per il rilascio telematico; 2) dai medici convenzionati qualora al momento della certificazione non siano in grado di inoltrare il certificato telematico per malfunzionamenti del sistema generale o di quello utilizzato dal medico; 3) dai medici dipendenti che certifichino in dimissione dal DEA e/o da ricovero ospedaliero. In tutte queste situazioni, quindi, resta attiva la possibilità di certificare in forma cartacea, fino alla messa a punto complessiva del sistema. Di conseguenza il datore di lavoro del paziente-lavoratore è tenuto ad accettare l’eventuale certificato cartaceo rilasciato dal medico. Infine l’Assessore ricorda che, in queste situazioni, non è ovviamente applicabile alcuna sanzione, né disciplinare né di altro tipo, nei confronti del medico.