I certificati di iscrizione all’Ordine saranno rilasciati agli iscritti solo su richiesta per USO PRIVATO.
L’art. 15 della legge 183/2011 vieta il rilascio di certificati attestanti stati, qualità, titoli di studio e altro e consegnati a Pubbliche Amministrazioni. Questi certificati debbono essere sostituiti con AUTOCERTIFICAZIONE O CON ATTI SOSTITUTIVI DI NOTORIETA’.