I certificati di iscrizione all’Ordine saranno rilasciati agli iscritti solo su richiesta per USO PRIVATO.

L’art. 15 della legge 183/2011 vieta il rilascio di certificati  attestanti stati, qualità, titoli di studio e altro  e consegnati a Pubbliche Amministrazioni. Questi certificati debbono essere sostituiti con AUTOCERTIFICAZIONE O CON ATTI SOSTITUTIVI DI NOTORIETA’.