A decorrere dal 1 settembre 2017, il Decreto legislativo n. 75 del 27 maggio 2017 – istituendo il Polo unico per le visite fiscali – ha attribuito all’INPS la competenza esclusiva ad effettuare VMC nei confronti dei dipendenti del settore pubblico. Il suddetto decreto prevede anche la revisione della disciplina del rapporto tra Inps e medici di medicina fiscale, da regolamentare mediante apposite convenzioni, che saranno stipulate sulla base del decreto ministeriale 2 agosto 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30 settembre 2017.
La direzione centrale dell’INPS ha provveduto a contattare le Organizzazioni Sindacali al fine di stipulare l’Accordo preordinato alla stipula delle Convenzioni.
Nelle more della conclusione del procedimento, la direzione prov.le INPS – valutata la difficoltà a soddisfare le richieste datoriali di visite mediche di controllo con l’attuale organico dei medici di lista Inps e rilevata l’impossibilità di reintegrare le liste ad esaurimento – deve procedere ad ulteriore conferimento, ai sensi delle circ. 4 e 199 del 2001, tuttora vigenti, di incarichi temporanei.
A tal fine, si forniscono le seguenti indicazioni:
• la dichiarazione di disponibilità dovrà pervenire – entro il termine perentorio del 2 novembre p.v. – alla casella di posta istituzionale [email protected];
• dovrà essere specificato se si tratta di disponibilità a tempo pieno o limitata ad una sola delle fasce di reperibilità previste dalle disposizioni in vigore;
• dovrà essere allegato il curriculum vitae.
Si precisa che, nella formazione dell’eventuale graduatoria, è prevista – ai sensi del msg. INPS n. 4079 del 18.10.2017 – una precedenza per:
• medici che hanno svolto le funzioni di medico fiscale per l’Inps, anche a termine e con incarichi per singola visita nell’ultimo quadriennio;
• medici che hanno svolto le funzioni di medico fiscale per le Asl nell’ultimo quadriennio;
• medici presenti in posizione di idoneità in graduatorie non scadute, a seguito di selezione svolta da una P.A., per l’affidamento di incarichi in materia di medicina legale.
L’incarico conferito non potrà avere una durata superiore a 4 mesi (120 giorni).