"Primi trenta giorni di malattia ed eventuali conseguenze economiche di lungo periodo"
per i medici di assistenzia primaria
Polizza n. 81301025
Art. A3 Denuncia di malattia e della sostituzione.
L'Assicurato deve comunicare all'Ufficio Liquidazione Danni, indicato dalla Società nel "Servizio Malattia Medici", Via delle Montagne Rocciose, 58 – 00144 – Roma, l'inizio della malattia e/o malattia in gravidanza e/o infortunio che comporti l'impossibilità di prestare la propria opera e la sostituzione con altro medico, entro dieci giorni dall'inizio della malattia stessa, ovvero dalla dimissione dall'Istituto di Cura, ovvero da quando comunque ne abbia avuto la possibilità (con la prova dell'impossibilità). Detta comunicazione deve contenere il luogo di reperibilità dell'Assicurato durante il periodo di sostituzione, nonché un certificato medico con diagnosi e prognosi di malattia e/o malattia in gravidanza e/o infortunio, attestante l'inabilità temporanea e assoluta allo svolgimento dell'attività professionale. In caso di grave traumatismo, certificato – corredato di referto radiologico – rilasciato da Istituto di Cura (pronto soccorso, ecc.) o dal medico che ha prestato il primo soccorso con diagnosi e prognosi e che attesti l'avvenuta immobilizzazione.
L'Assicurato deve inoltre esibire la seguente documentazione:
1. certificato medico – con diagnosi e prognosi – o dichiarazione di ricovero in Istituto di Cura con date di ingresso e di dimissione (con diritto da parte della Società di richiesta della copia completa della cartella clinica);
2. dichiarazione rilasciata dalla A.S.L., al termine della malattia o passati i primi trenta giorni dall'inizio della stessa, che attesti il periodo dell'avvenuta sostituzione per malattia con altro/i sanitario/i;
3. certificazione medica e dichiarazione rilasciata dalla A.S.L., che attesti l'avvenuta sostituzione per un periodo continuativo di almeno 40 giorni, in caso di assenza per grave traumatismo;
4. fotocopia, con diritto della Società di richiesta di esibizione degli originali, delle distinte dei pagamenti effettuati dalla A.S.L. all'Assicurato nei tre mesi antecedenti la malattia;
5. fattura in originale o ricevuta fiscalmente valida rilasciata dal medico sostituto, quietanzata per avvenuto pagamento, che riporti la descrizione del servizio reso (sostituzione) e del periodo durante il quale il servizio stesso è stato effettuato;
6. certificato di avvenuta guarigione con relativa data di ripresa lavoro o di continuazione oltre il trentesimo giorno;
7. autocertificazione attestante che svolga/non svolga altri incarichi in convenzione (art. 17 comma 4 A.C.N.), con diritto da parte della Società di richiesta di certificazione rilasciata dalla A.S.L.
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